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ROKIHub & Genitorialità 
Adozione e Affido

Adozione nazionale e internazionale in Italia e affido: una guida per capire le differenze, conoscere le tappe e muovere i primi passi, per chi è residente in Italia.

L’Adozione Nazionale

Orientiamoci insieme

Link Esterni

Il tribunale individua la famiglia in relazione ai bisogni del minore. La disponibilità non funziona come una lista d’attesa con un turno garantito.

  • Chi può presentare la disponibilità ordinaria?
    Adozione Orindaria Congiunta
     

    • Coppie sposate: almeno tre anni di stabilità. Se il matrimonio è più recente, può concorrere la convivenza prematrimoniale stabile e continuativa, accertata dal tribunale. Si parla di coppie eterosessuali. 
       

    • Nessuna separazione: neppure di fatto, attuale o intervenuta negli ultimi tre anni.
       

    • Capacità genitoriali: idoneità affettiva e capacità di educare, istruire e mantenere il minore, valutate nella situazione concreta.
       

    • Differenza di età: normalmente almeno 18 e non oltre 45 anni fra adottante e adottato, con le eccezioni qui sotto.
       

    La persona singola e la coppia non sposata non accedono alla procedura nazionale ordinaria con questi requisiti.
    L’apertura del 2025 per i single riguarda l’internazionale.

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    Legge 184/1983: nell’indice seleziona l’articolo 6 ↗

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    Età: quali deroghe sono previste?

    L’articolo 6 consente di superare il limite massimo se lo oltrepassa uno solo dei coniugi per non più di dieci anni; se gli adottanti hanno già figli, anche adottivi, di cui almeno uno minorenne; oppure se adottano il fratello o la sorella di un minore già adottato. Inoltre il tribunale può derogare ai limiti di età quando la mancata adozione provocherebbe al minore un danno grave e non altrimenti evitabile.

     

    Cosa fare: nella domanda descrivi la circostanza rilevante e allega i documenti richiesti dal tribunale. La deroga tutela l’interesse concreto del minore: non equivale a un’esenzione generale dai requisiti.

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    Leggi l’articolo 6, commi 3–7 ↗

  • Un percorso distinto

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    L’articolo 44 della legge 184/1983 prevede quattro situazioni specifiche:

    • a) Un minore orfano di entrambi i genitori, con un legame familiare o affettivo preesistente. Può essere adottato da un parente fino al sesto grado oppure da una persona con cui ha già un rapporto stabile e duraturo, anche maturato durante un prolungato affidamento familiare.

    • b) Il figlio del proprio coniuge. Una persona può adottare il figlio, anche adottivo, della persona con cui è sposata.

    • c) Un minore orfano di entrambi i genitori con disabilità. La disabilità deve rientrare nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, della legge 104/1992.

    • d) Un minore per cui è stata accertata l’impossibilità di affidamento preadottivo. Questa impossibilità può essere concreta oppure giuridica. Può riguardare, per esempio, la tutela di una relazione genitoriale già esistente con il partner del genitore, anche dello stesso sesso, quando ricorrono i presupposti riconosciuti dalla giurisprudenza. Non significa semplicemente che una persona non possiede i requisiti per l’adozione ordinaria.
       

    Può adottare anche una persona non sposata?
    Sì, nei casi a), c) e d). Nei casi a) e d) chi adotta deve avere almeno 18 anni più del minore.
    Se chi presenta la richiesta è sposato e non separato, in queste tre ipotesi la domanda deve essere presentata da entrambi i coniugi.

    ​

    Il caso b) riguarda invece specificamente il coniuge del genitore.

    La richiesta riguarda un minore determinato e la sua situazione concreta: non è una domanda generale di disponibilità ad accogliere un bambino.

     

    Approfondisci l’adozione in casi particolari ↗
     

    1. Trova il tribunale e le istruzioni di depositoApri Giustizia Map. Cerca per “Comune” gli uffici competenti oppure per “Tipo ufficio” i Tribunali per i minorenni. Apri il sito dell’ufficio e cerca “Adozioni”, “Modulistica” e “Cancelleria adozioni”. Se non sono indicati incontri preparatori, usa il recapito della cancelleria pubblicato nella scheda e chiedi quale servizio pubblico svolge l’informazione iniziale e come iscriversi.

      Trova l’ufficio giudiziario ↗ · Approfondisci: articoli 44–57 della legge 184/1983 ↗
       

    2. Prepara e presenta la domanda

      Scarica il modulo nazionale del tribunale scelto e segui esclusivamente il suo elenco di allegati e le modalità di deposito: possono variare. Prepara i dati familiari, sanitari ed economici richiesti, con le autocertificazioni ammesse. Indica consapevolmente la disponibilità per fratelli, età e bisogni di salute. Conserva la ricevuta e il numero di fascicolo. Puoi presentare domanda a più tribunali, informando quelli già aditi.
       

      Consulta le regole della domanda nazionale ↗
       

    3. Partecipa agli approfondimenti
      Il tribunale attiva gli accertamenti, anche tramite i servizi territoriali. Prepara i documenti richiesti e partecipa a colloqui e incontri: si approfondiscono motivazioni, salute, condizioni di vita e risorse familiari. Per conoscere l’avanzamento, chiedi informazioni alla cancelleria indicando il fascicolo.

      Leggi l’articolo 22 su domanda e indagini ↗
       

    4. Comprendi la proposta di accoglienza
      L’abbinamento parte dai bisogni del minore. Prima di esprimerti, chiedi al giudice incaricato informazioni comprensibili su storia, salute, legami, sostegni e stato del procedimento. Se viene prospettato un collocamento a rischio giuridico, fatti spiegare quali provvedimenti non sono definitivi e la possibilità di un rientro nella famiglia di origine.

      Leggi gli articoli 10, 22 e 23 ↗
       

    5. Affidamento preadottivo e decisione
      Durante l’affidamento collabora con i servizi incaricati e segnala le difficoltà per attivare il sostegno. Il periodo ordinario è di un anno, prorogabile di un altro nell’interesse del minore. La decisione di adozione spetta al tribunale dopo le verifiche previste.

      Leggi gli articoli 22–25 ↗

  • La domanda dura tre anni ed è rinnovabile: annota la scadenza e scarica dal sito del tribunale le istruzioni di rinnovo prima che scada. I termini delle indagini non fissano il tempo dell’abbinamento, che può anche non avvenire.
     

    Verifica validità e rinnovo ↗

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    I procedimenti adottivi sono esenti da imposte, tasse e spese secondo l’articolo 82. Restano da pianificare eventuali spese vive per documentazione sanitaria, spostamenti o prestazioni private scelte autonomamente. Non è previsto un mandato a un ente autorizzato.

    Consulta l’articolo 82 ↗

Adozione Nazionale, primo passo concreto

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Verifica i requisiti, apri Giustizia Map e individua il Tribunale per i minorenni del tuo territorio. Sul suo sito cerca la sezione “Adozioni nazionali”: scarica il modulo di disponibilità e l’elenco degli allegati, poi verifica come presentare la domanda. Puoi iniziare dal tribunale della tua residenza; è possibile presentare disponibilità anche ad altri tribunali, informando quelli già coinvolti.

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Trova il tribunale ↗ · Consulta la guida del Ministero della Giustizia ↗

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Adozione Internazionale

Passo dopo passo

Link Esterni

Il percorso unisce la valutazione italiana alle regole e alle decisioni del Paese di origine. L’idoneità in Italia non rende automaticamente possibile adottare in ogni Paese.

  • Chi può presentare la disponibilità ordinaria?
    Adozione Ordindaria 
     

    • Coppie sposate: servono stabilità di almeno tre anni, computando la convivenza prematrimoniale stabile accertata dal tribunale, assenza di separazione anche di fatto negli ultimi tre anni e capacità affettive, educative e di mantenimento. La differenza di età ordinaria con il minore è di 18–45 anni.
       

    • Nessuna separazione: neppure di fatto, attuale o intervenuta negli ultimi tre anni.
       

    • Persone singole: dopo la sentenza 33/2025, chi ha stato libero e risiede in Italia può presentare disponibilità e chiedere l’idoneità al tribunale del proprio distretto. Restano la valutazione delle capacità genitoriali e gli altri requisiti compatibili dell’articolo 6, inclusi i limiti di età. Viene considerata anche la rete familiare di sostegno.

      La sentenza non introduce l’adozione congiunta per coppie di fatto e lascia impregiudicata la posizione delle persone unite civilmente: non equiparare automaticamente l’unione civile allo stato libero.

      FAQ CAI per le persone singole ↗ · Sentenza 33/2025, punti 4.2 e 9 ↗
       

    • Capacità genitoriali: idoneità affettiva e capacità di educare, istruire e mantenere il minore, valutate nella situazione concreta.
       

    • Differenza di età: normalmente almeno 18 e non oltre 45 anni fra adottante e adottato, con le eccezioni qui sotto.
       

    La persona singola e la coppia non sposata non accedono alla procedura nazionale ordinaria con questi requisiti.
    L’apertura del 2025 per i single riguarda l’internazionale.

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    Legge 184/1983: nell’indice seleziona l’articolo 6 ↗

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    Deroghe Italiane e condizioni del Paese

    Per le coppie, il limite massimo può essere superato nei casi dell’articolo 6: da un solo coniuge per non più di dieci anni; in presenza di figli, anche adottivi, con almeno uno minorenne; per adottare il fratello o la sorella di un figlio già adottato. Il tribunale può inoltre derogare ai limiti per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile al minore. Per la persona singola non si applica la deroga riferita al secondo coniuge.

     

    Cosa verificare: confronta le indicazioni del tuo decreto con la scheda CAI del Paese e con un ente operativo. Le condizioni estere possono essere più restrittive per età, stato civile o altre caratteristiche. Una deroga italiana non elimina le condizioni estere.

    Articolo 6 ↗ · Apri le schede ufficiali dei Paesi ↗

    Se sei single: verifica anche la possibilità concreta
     

    Apri le tabelle CAI per continente, individua i Paesi compatibili e usa la ricerca degli enti per selezionare il Paese. Chiedi all’ente se oggi accetta nuovi incarichi per persone singole con il tuo profilo, quali prassi si applicano e quali procedure sono operative. La sola ammissibilità nella legge estera non garantisce l’avvio.
     

    Tabelle CAI sulle persone singole ↗ · Cerca gli enti per Paese ↗

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    Si possono superare i limiti di età?

    La differenza ordinaria fra adottante e minore è di almeno 18 e non oltre 45 anni. La legge italiana prevede alcune eccezioni:
     

    • Uno solo dei coniugi supera il limite massimo: il superamento può essere di non più di dieci anni.

    • Gli adottanti hanno già figli: il limite massimo può essere superato se almeno uno dei figli, anche adottivi, è minorenne.

    • Si vuole adottare il fratello o la sorella di un figlio già adottato: è prevista una deroga al limite massimo.

    • La mancata adozione causerebbe al minore un danno grave e non altrimenti evitabile: il tribunale può derogare ai limiti di età, valutando la situazione concreta.

      Queste possibilità non eliminano le condizioni del Paese di origine, che possono essere più restrittive. Per la persona singola non si applica l’eccezione riferita al secondo coniuge.

      Le persone singole devono dimostrare di rientrare in un “caso particolare”?
      No. Dopo la sentenza 33/2025, le persone singole residenti in Italia possono chiedere direttamente l’idoneità all’adozione internazionale, senza dover rientrare nei casi dell’articolo 44. Restano la valutazione delle capacità genitoriali, i requisiti di età applicabili e le condizioni del Paese estero.

      E se il minore all’estero è un parente o una persona che conosco già?
      Il legame non rende automaticamente possibile l’adozione e non permette di trasferire direttamente all’estero la procedura italiana dell’articolo 44. Occorre verificare la situazione giuridica del minore, le autorità competenti e la procedura applicabile.

      Per un primo orientamento sul percorso, scrivi alla Linea CAI, indicando il Paese di residenza del minore, il tipo di legame e la tua residenza in Italia: lineacai@governo.it.

      Come verificare le possibilità concrete
      Apri le schede ufficiali CAI dei Paesi, seleziona il Paese interessato e consulta requisiti e situazione operativa. Usa poi la ricerca degli enti autorizzati per individuare un ente che vi operi e verificare la compatibilità del tuo profilo.

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    1. Individua il tribunale del tuo distretto
      In Giustizia Map cerca il tuo Comune per individuare gli uffici competenti. Apri il sito del Tribunale per i minorenni e scarica il modulo per “disponibilità e idoneità all’adozione internazionale”, con gli allegati richiesti. Se il modulo è ancora rivolto solo a coniugi e sei single, chiedi alla cancelleria il modello aggiornato richiamando la sentenza 33/2025; non compilare dichiarazioni non corrispondenti alla tua situazione.

      Cerca l’ufficio competente per residenza ↗
       

    2. Presenta la disponibilità e partecipa alla valutazione
      Deposita con il canale indicato dall’ufficio e conserva la ricevuta. I servizi incaricati approfondiscono motivazioni, storia, risorse e capacità di accogliere; il tribunale decide sull’idoneità dopo la relazione e l’ascolto. I termini di legge delle fasi non sono una previsione dell’intera durata del percorso.

      Leggi gli articoli 29-bis e 30 ↗
       

    3. Scegli l’ente e conferisci l’incarico entro un anno
      Annota la data di comunicazione del decreto: da questa decorre l’anno per conferire l’incarico a un ente autorizzato. Non basta prenotare un colloquio. La legge non prevede una proroga del termine. Nella ricerca CAI filtra per Paese e regione o macroarea; verifica nell’Albo autorizzazione e operatività. Prima di firmare confronta Paesi possibili, costi, formazione e assistenza.

      Verifica termine e regole dell’incarico ↗
       

    4. Trova gli enti con uno strumento nazionale
      Usa il filtro “Paesi esteri autorizzati” e i filtri territoriali. Apri le schede degli enti risultanti per i loro canali informativi. Nell’Albo controlla le sigle di accreditamento e operatività: l’autorizzazione, da sola, non prova che un ente stia accettando nuove procedure.

      Ricerca CAI degli enti ↗ · Albo e legenda ↗
       

    5. Prepara il dossier e valuta la proposta
      Con l’ente raccogli i documenti, le traduzioni e le legalizzazioni richieste dal Paese. Per l’abbinamento esamina la documentazione disponibile sul minore e chiarisci bisogni sanitari, storia e sostegni necessari prima del consenso. Chiedi per iscritto numero e durata orientativa dei soggiorni e quali spese sono escluse.

      Segui le tappe ufficiali CAI ↗
       

    6. Organizza ingresso, riconoscimento e post-adozione
      Con l’ente verifica l’autorizzazione CAI all’ingresso e gli adempimenti del tribunale per il riconoscimento e la trascrizione. Se il provvedimento estero è un affidamento a scopo adottivo, può essere necessaria una fase preadottiva in Italia: non è uguale per tutti i Paesi. Concorda con ente e servizi calendario delle relazioni post-adottive, modalità e costi.

      Consulta rientro e post-adozione ↗

      CAI: quando è previsto l’affidamento preadottivo ↗

  • Non esiste una durata complessiva garantita.
    Chiedi all’ente la situazione attuale del Paese, le eventuali sospensioni e quando la stima è stata aggiornata. Verifica anche gli avvisi pubblicati nella scheda CAI del Paese ↗.

    ​

    Prima dell’incarico chiedi un prospetto scritto: prestazioni in Italia e all’estero, documenti, traduzioni, viaggi, soggiorni, relazioni successive e condizioni di rimborso o variazione. Separa importi inclusi, esclusi e non prevedibili.

    Leggi il riferimento CAI sui costi ↗

    Contributi: una scadenza da verificare

    Alla data di consultazione, la CAI segnala una finestra dal 1° novembre al 31 dicembre 2026 per contributi straordinari. Apri l’avviso e i decreti collegati, verifica la categoria di contributo e i requisiti; se rientri tra i beneficiari, segui le istruzioni per presentare l’istanza su Adozione Trasparente. Non è un rimborso automatico e chi ha già ricevuto lo stesso contributo una tantum non può richiederlo nuovamente.

    Avviso ufficiale e accesso alle istruzioni ↗

Adozione Internazionale,  primo passo concreto
 

Verifica i requisiti, scarica il modulo internazionale del tribunale competente per la tua residenza. In parallelo puoi esplorare schede dei Paesi ed enti: ti aiutano a comprendere quali percorsi siano concretamente possibili prima di assumere impegni.
 

Trova il tribunale ↗ · Esplora gli enti autorizzati ↗

Leggi la nostra rubrica Intervista a tu per Tu - Genitorialità

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Affidamento

La cura che diventa accoglienza

Link Esterni

L’affidamento familiare offre a un bambino o a un adolescente un ambiente di cura quando la sua famiglia attraversa difficoltà che, temporaneamente, le impediscono di occuparsene adeguatamente.

Gli affidatari collaborano con i servizi e, secondo il progetto e le disposizioni del giudice, con la famiglia di origine. L’obiettivo è favorire il rientro quando possibile, tutelando nel frattempo la crescita e i legami del minore.

L’affido non garantisce una successiva adozione. È inoltre diverso dall’affidamento preadottivo, che è una fase del percorso adottivo.
 

Approfondisci sul sito del Ministero del Lavoro ↗

  • Chi può diventare affidatario?

     

    Possono rendersi disponibili persone singole e coppie, anche non sposate, con o senza figli. Essere separati, divorziati o vedovi non comporta di per sé un’esclusione.

    ​

    Non si applicano i requisiti dell’adozione ordinaria: non servono tre anni di matrimonio e non è prevista la differenza di età di 18–45 anni. Non è stabilita neppure una soglia nazionale di reddito uguale per tutti.

    ​

    Questo non significa che ogni disponibilità venga automaticamente accolta. I servizi valutano le risorse personali e familiari rispetto alle esigenze del minore e al tipo di affido.

    In particolare, vengono approfonditi:

    ​

    • Disponibilità affettiva ed educativa: capacità di offrire ascolto, protezione e continuità.

    • Tempo e organizzazione quotidiana: compatibilità con lavoro, impegni, scuola, incontri e necessità di cura.

    • Situazione abitativa ed economica: condizioni adeguate all’accoglienza, considerando anche i sostegni attivabili.

    • Collaborazione con i servizi: partecipazione alla preparazione, agli incontri e alle verifiche.

    • Rispetto della storia e dei legami del minore: disponibilità a sostenere i rapporti con la famiglia di origine, quando previsti e compatibili con la sua tutela.
       

    La valutazione coinvolge anche l’equilibrio del nucleo e le persone che condividono la casa.

    ​

    Consulta le Linee di indirizzo nazionali: sezione 114, “Famiglia affidataria” ↗

  • L’accoglienza può assumere forme diverse, definite nel progetto:

    ​

    • Affido residenziale: il minore vive con gli affidatari, anche pernottando.

    • Affido diurno o a tempo parziale: trascorre con loro alcune ore, giornate, fine settimana o periodi concordati.

    • Affido intrafamiliare: viene accolto da parenti.

    • Affido eterofamiliare: viene accolto da persone esterne alla famiglia.

    • Affido di emergenza: offre un’accoglienza tempestiva mentre si definisce il progetto successivo; richiede una disponibilità specifica.

    • Accoglienza con bisogni particolari: può riguardare bambini molto piccoli, fratelli, adolescenti o minori con disabilità e necessità sanitarie complesse. Preparazione e sostegni devono essere proporzionati ai bisogni.

    • Affido di minorenni stranieri non accompagnati: richiede attenzione anche a lingua, percorso migratorio e integrazione. Diventare affidatario e diventare tutore volontario sono ruoli distinti.

      Non tutte le forme sono organizzate nello stesso modo in ogni territorio. Nel colloquio iniziale descrivi concretamente quanto tempo e quali risorse puoi offrire, per capire quali progetti siano compatibili.

      Approfondisci forme e situazioni specifiche: sezioni 220–225 ↗

    ​

  • Come si diventa affidatari?
     

    1. Individua il servizio pubblico competente

    Cerca il tuo Comune nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, apri la scheda dell’ente e raggiungi il suo sito istituzionale. Cerca “affido familiare”, “Centro affidi” oppure “servizi sociali minori”.
     

    Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune oppure da un ente associato. Se non trovi la pagina dedicata, chiedi al Segretariato sociale o all’URP indicato sul sito il recapito del servizio affidi competente per il tuo Comune e come prenotare il primo incontro.
     

    Trova il Comune nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ↗

    2. Partecipa all’informazione e alla preparazione

    Il percorso comprende normalmente incontri informativi, formazione e colloqui di conoscenza; possono essere previste visite domiciliari. Chiedi al servizio il calendario, gli eventuali moduli e i documenti richiesti.

    La preparazione serve anche a comprendere l’impegno dell’affido e a valutare la propria disponibilità.

    ​

    3. Definisci la disponibilità e valuta la proposta

    Con i servizi chiarisci quali forme di accoglienza puoi sostenere. L’eventuale proposta viene costruita sui bisogni del minore: non segue semplicemente l’ordine di presentazione delle disponibilità.

    ​

    Prima dell’avvio, chiedi che siano chiariti durata prevista, rapporti con i familiari, scuola, salute, responsabilità quotidiane, sostegni e riferimenti da utilizzare in caso di difficoltà.

    ​

    4. Formalizzazione dell’affido

    • Consensuale: è disposto dal servizio sociale con il consenso dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, o del tutore, e reso esecutivo dal giudice tutelare.

    • Giudiziale: in assenza del consenso necessario, è disposto dall’autorità giudiziaria competente.

    • ​

    Il minore viene ascoltato secondo quanto previsto dalla legge. Per iniziare il percorso informativo non devi avere già individuato un bambino né presentare autonomamente una domanda al giudice.

    ​

    5. Accompagnamento, verifiche e conclusione

    Durante l’affido i servizi seguono il minore, la famiglia di origine e gli affidatari. Il progetto deve prevedere una durata: il periodo iniziale non può superare 24 mesi, ma il tribunale può prorogarlo alle condizioni previste dalla legge.

    ​

    La scadenza non comporta un’adozione automatica. Rientro, eventuale prosecuzione e conclusione vengono valutati nell’interesse del minore.

    ​

    Consulta il percorso nelle Linee nazionali: sezione 300 ↗ · Leggi gli articoli 2–5 della legge 184/1983 ↗

    ​

  • Spese quotidiane e sostegni

    ​

    Nel percorso pubblico non è previsto il mandato a pagamento a un ente autorizzato, come avviene nell’adozione internazionale.

    ​

    L’accoglienza comporta però spese quotidiane: alimentazione, abbigliamento, trasporti, scuola, attività ed eventuali necessità di cura.

    ​

    Le Linee nazionali prevedono il sostegno degli affidatari attraverso contributi per le spese, coperture assicurative e altri interventi di supporto. Importi e modalità dipendono dalle disposizioni regionali e locali: non esiste un unico contributo mensile valido in tutta Italia.

    ​

    Prima dell’avvio, chiedi al servizio:


    Qual è il contributo previsto per questo progetto e da quando viene erogato?

    ​

    • Quali spese straordinarie sono rimborsabili e quali richiedono un’autorizzazione preventiva?

    • Quali coperture assicurative sono attive per infortuni e responsabilità civile?

    • Sono previste agevolazioni per mensa, trasporti, servizi educativi o sanitari?

    • Quali domande e documenti servono per attivare concretamente questi sostegni?
       

    Chiedi il regolamento vigente e un riepilogo scritto delle condizioni economiche del progetto. Un contributo alle spese non equivale a uno stipendio e non va dato per scontato che copra ogni costo.

    Approfondisci sostegni economici e assicurazione: sezione 122.b ↗

    ​

Affidamento,  primo passo concreto
 

Verifica i requisiti, individua il servizio affidi attraverso il sito del tuo Comune e prenota un incontro informativo. Porta tre domande: quali forme di affido sono attive, come si svolge la preparazione e quali sostegni accompagnano l’accoglienza.

​

Trova il tuo Comune ↗ · Consulta le Linee di indirizzo nazionali ↗

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